Art. 45
Poteri riguardanti la fornitura di servizi e strumenti operativi
In vigore dal 27 nov 2024
Poteri riguardanti la fornitura di servizi e strumenti operativi
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre a un’impresa soggetta a risoluzione o a uno dei soggetti del suo gruppo di fornire tutti i servizi o gli strumenti operativi necessari per consentire al ricevente di svolgere l’attività d’impresa ad esso ceduta, anche nel caso in cui l’impresa soggetta a risoluzione o il soggetto del gruppo pertinente sia stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per assicurare che un prestatore di servizi essenziali possa continuare a fornire, direttamente o indirettamente, beni e servizi a un’impresa soggetta a risoluzione dopo l’avvio dell’azione di risoluzione:
a)
se le attività del prestatore di servizi essenziali sono inferiori alle passività, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro lo saranno; o
b)
se il prestatore di servizi essenziali non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che il prestatore si troverà in una tale situazione nel prossimo futuro.
3. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità di risoluzione dispongano del potere di obbligare i soggetti del gruppo stabiliti nel loro territorio a rispettare gli obblighi che autorità omologhe di altri Stati membri hanno imposto loro a norma del paragrafo 1.
4. I servizi e gli strumenti operativi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono forniti alle seguenti condizioni:
a)
alle stesse condizioni, se i servizi e gli strumenti operativi erano forniti, in forza di un accordo, all’impresa soggetta a risoluzione prima dell’avvio dell’azione di risoluzione, per la durata di tale accordo;
b)
a condizioni ragionevoli, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.
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