Art. 41
Eliminazione degli ostacoli procedurali alla svalutazione o conversione
In vigore dal 27 nov 2024
Eliminazione degli ostacoli procedurali alla svalutazione o conversione
1. Qualora sia applicato lo strumento della svalutazione o conversione, gli Stati membri impongono, se del caso, ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), di mantenere in ogni momento un importo sufficiente di capitale azionario autorizzato o di altri strumenti di livello 1 per garantire che a tali imprese e soggetti non sia impedito di emettere un numero sufficiente di nuove azioni o altri titoli di proprietà per assicurare che la conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà possa essere effettuata in modo efficace.
Le autorità di risoluzione valutano il rispetto dell’obbligo di cui al primo comma nel contesto dell’elaborazione e della tenuta dei piani di risoluzione conformemente agli .
2. Gli Stati membri provvedono ad assicurare che non vi siano impedimenti procedurali alla conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà esistenti in virtù dell’atto costitutivo o dello statuto delle imprese, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale.
Storico versioni
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