Art. 36
Trattamento degli azionisti nell’applicazione dello strumento della svalutazione o conversione
In vigore dal 27 nov 2024
Trattamento degli azionisti nell’applicazione dello strumento della svalutazione o conversione
1. Gli Stati membri assicurano che, nell’applicare lo strumento della svalutazione o conversione, le autorità di risoluzione adottano nei confronti degli azionisti una delle seguenti azioni o entrambe:
a)
la cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o la loro cessione a creditori i cui crediti sono stati convertiti;
b)
a condizione che la valutazione effettuata a norma dell’ dimostri che l’impresa soggetta a risoluzione ha un valore netto positivo, la diluizione delle quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà esistenti mediante la conversione degli strumenti di capitale pertinenti o dei titoli di debito emessi dall’impresa soggetta a risoluzione, o di altre passività ammissibili dell’impresa soggetta a risoluzione, in azioni o altri titoli di proprietà conformemente all’applicazione dello strumento della svalutazione o conversione.
Con riferimento al primo comma, lettera b), la conversione è effettuata a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà.
2. Nel valutare quale delle azioni di cui al paragrafo 1 adottare, le autorità di risoluzione tengono conto:
a)
della valutazione effettuata conformemente all’;
b)
dell’importo per cui l’autorità di risoluzione ha stimato che gli elementi di livello 1 debbano essere svalutati e gli strumenti di capitale pertinenti debbano essere svalutati o convertiti ai sensi dell’, paragrafo 1.
3. In deroga agli articoli da 57 a 62 della direttiva 2009/138/CE, qualora la conversione di strumenti di capitale, titoli di debito emessi dall’impresa soggetta a risoluzione o altre passività ammissibili di tale impresa determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’, paragrafo 1, della direttiva summenzionata, le autorità di vigilanza effettuano tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare la conversione degli strumenti di capitale o impedire che l’azione di risoluzione consegua gli obiettivi pertinenti.
4. Se l’autorità di vigilanza di tale impresa non ha completato la valutazione richiesta al paragrafo 3 alla data della conversione degli strumenti di capitale, l’, paragrafo 6, si applica a qualsiasi acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata da parte di un acquirente derivante dalla conversione degli strumenti di capitale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:1:oj#art-36