Art. 34
Cessione ai sistemi di garanzia delle assicurazioni
In vigore dal 27 nov 2024
Cessione ai sistemi di garanzia delle assicurazioni
1. In deroga agli , gli Stati membri possono prevedere che a un sistema di garanzia delle assicurazioni adeguato siano attribuiti i compiti e i diritti di un’impresa-ponte. Pur garantendo gli interessi dei contraenti, la continuità dei rapporti assicurativi e la liquidazione dei sinistri, e assicurando che gli obiettivi della presente direttiva siano comunque adeguatamente realizzati, gli Stati membri possono prevedere la cessione, a tale sistema di garanzia delle assicurazioni, di:
a)
azioni o altri titoli di proprietà emessi da una o più imprese soggette a risoluzione o
b)
tutte le attività, tutti i diritti o tutte le passività, o una parte di essi, di una o più imprese soggette a risoluzione.
Le autorità di risoluzione assicurano che il valore complessivo delle passività cedute al sistema di garanzia delle assicurazioni non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall’impresa soggetta a risoluzione.
2. Gli Stati membri assicurano che un sistema di garanzia delle assicurazioni cui sono affidati i compiti e i diritti di un’impresa-ponte sia conforme ai requisiti seguenti:
a)
l’autorità di risoluzione ha approvato gli atti costitutivi dell’impresa-ponte;
b)
l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e ne stabilisce le responsabilità;
c)
l’impresa-ponte non conclude nuovi contratti di assicurazione né modifica i contratti di assicurazione esistenti in un modo che possa determinare un aumento dei crediti di assicurazione;
d)
il sistema di garanzia delle assicurazioni è soggetto alle disposizioni generali e agli obiettivi della vigilanza assicurativa al fine di garantire un livello adeguato di tutela dei contraenti.
La lettera b) del primo comma non si applica a un sistema di garanzia delle assicurazioni cui sono assegnati i compiti e i diritti di un’impresa-ponte se le attività, i diritti, le passività o i diritti di proprietà ceduti sono separati dalle altre attività, dagli altri diritti e dalle altre passività del sistema di garanzia delle assicurazioni e non è corrisposta alcuna remunerazione dalle attività cedute.
3. Gli Stati membri assicurano che il finanziamento di un sistema di garanzia delle assicurazioni cui sono assegnati i compiti e i diritti di un’impresa-ponte sia adeguato per garantire la continuità dei rapporti assicurativi e la liquidazione dei crediti di assicurazione.
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