Art. 34 · Cessione ai sistemi di garanzia delle assicurazioni

Art. 34

Cessione ai sistemi di garanzia delle assicurazioni

In vigore dal 27 nov 2024
Cessione ai sistemi di garanzia delle assicurazioni 1.   In deroga agli , gli Stati membri possono prevedere che a un sistema di garanzia delle assicurazioni adeguato siano attribuiti i compiti e i diritti di un’impresa-ponte. Pur garantendo gli interessi dei contraenti, la continuità dei rapporti assicurativi e la liquidazione dei sinistri, e assicurando che gli obiettivi della presente direttiva siano comunque adeguatamente realizzati, gli Stati membri possono prevedere la cessione, a tale sistema di garanzia delle assicurazioni, di: a) azioni o altri titoli di proprietà emessi da una o più imprese soggette a risoluzione o b) tutte le attività, tutti i diritti o tutte le passività, o una parte di essi, di una o più imprese soggette a risoluzione. Le autorità di risoluzione assicurano che il valore complessivo delle passività cedute al sistema di garanzia delle assicurazioni non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall’impresa soggetta a risoluzione. 2.   Gli Stati membri assicurano che un sistema di garanzia delle assicurazioni cui sono affidati i compiti e i diritti di un’impresa-ponte sia conforme ai requisiti seguenti: a) l’autorità di risoluzione ha approvato gli atti costitutivi dell’impresa-ponte; b) l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e ne stabilisce le responsabilità; c) l’impresa-ponte non conclude nuovi contratti di assicurazione né modifica i contratti di assicurazione esistenti in un modo che possa determinare un aumento dei crediti di assicurazione; d) il sistema di garanzia delle assicurazioni è soggetto alle disposizioni generali e agli obiettivi della vigilanza assicurativa al fine di garantire un livello adeguato di tutela dei contraenti. La lettera b) del primo comma non si applica a un sistema di garanzia delle assicurazioni cui sono assegnati i compiti e i diritti di un’impresa-ponte se le attività, i diritti, le passività o i diritti di proprietà ceduti sono separati dalle altre attività, dagli altri diritti e dalle altre passività del sistema di garanzia delle assicurazioni e non è corrisposta alcuna remunerazione dalle attività cedute. 3.   Gli Stati membri assicurano che il finanziamento di un sistema di garanzia delle assicurazioni cui sono assegnati i compiti e i diritti di un’impresa-ponte sia adeguato per garantire la continuità dei rapporti assicurativi e la liquidazione dei crediti di assicurazione.
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