Art. 25
Valutazioni provvisorie e definitive
In vigore dal 27 nov 2024
Valutazioni provvisorie e definitive
1. Le valutazioni di cui all’ che non soddisfano i requisiti stabiliti all’, paragrafo 2, sono considerate valutazioni provvisorie.
Le valutazioni provvisorie includono una riserva per perdite aggiuntive con la relativa adeguata giustificazione.
2. Le autorità di risoluzione che avviano l’azione di risoluzione basandosi su una valutazione provvisoria provvedono a che sia effettuata una valutazione definitiva non appena possibile.
Le autorità di risoluzione provvedono a che la valutazione definitiva di cui al primo comma:
a)
consenta il rilevamento integrale di tutte le perdite del soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), nei libri contabili;
b)
orienti la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato in conformità del paragrafo 3.
3. Se nella valutazione definitiva la stima del valore patrimoniale netto del soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), risulta superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale soggetto, l’autorità di risoluzione ha facoltà di:
a)
aumentare il valore dei crediti ridotti o ristrutturati dei creditori interessati;
b)
ordinare all’impresa-ponte di versare un corrispettivo supplementare per le attività, passività, diritti e obblighi dell’impresa soggetta a risoluzione o, a seconda del caso, di versarlo ai proprietari dei titoli di proprietà.
4. L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nella valutazione provvisoria.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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