Art. 21
Procedura nei confronti di imprese che non sono soggette a un’azione di risoluzione
In vigore dal 27 nov 2024
Procedura nei confronti di imprese che non sono soggette a un’azione di risoluzione
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), siano soggette a una procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE o ad altre procedure a norma del diritto nazionale avviate e controllate dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, al fine di garantire un’uscita ordinata dal mercato.
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