Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 nov 2024
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«risoluzione»: applicazione di uno strumento di risoluzione o di uno strumento di cui all’, paragrafo 7, al fine di conseguire uno o più obiettivi di risoluzione di cui all’, paragrafo 2;
2)
«impresa di assicurazione»: impresa di assicurazione ai sensi dell’, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;
3)
«impresa di riassicurazione»: impresa di riassicurazione ai sensi dell’, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
4)
«società di partecipazione assicurativa»: società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
5)
«società di partecipazione finanziaria mista»: società di partecipazione finanziaria mista ai sensi all’, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
6)
«società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro»: società di partecipazione assicurativa che è stabilita in uno Stato membro e che non è un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita nello stesso Stato membro;
7)
«società di partecipazione assicurativa madre nell’Unione»: società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro che non è un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un’altra società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita in un qualsiasi Stato membro;
8)
«società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria mista che è stabilita in uno Stato membro e che non è un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita nello stesso Stato membro;
9)
«società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è un’impresa figlia di un’impresa autorizzata in un qualsiasi Stato membro né di un’altra società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
10)
«gruppo»: gruppo ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;
11)
«obiettivi della risoluzione»: obiettivi di risoluzione di cui all’, paragrafo 2;
12)
«autorità di risoluzione»: autorità designata da uno Stato membro a norma dell’;
13)
«autorità di vigilanza»: autorità di vigilanza ai sensi dell’, punto 10, della direttiva 2009/138/CE;
14)
«strumento di risoluzione»: uno strumento di risoluzione di cui all’, paragrafo 3;
15)
«potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui agli articoli da 42 a 54;
16)
«ministeri competenti»: ministeri delle Finanze o altri ministeri degli Stati membri che sono responsabili delle decisioni economiche, finanziarie e di bilancio a livello nazionale secondo le competenze nazionali e che sono stati designati ai sensi dell’, paragrafo 7;
17)
«alta dirigenza»: persona o persone che dirigono effettivamente l’impresa e che sono responsabili della gestione quotidiana e ne rispondono all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa;
18)
«gruppo transfrontaliero»: un gruppo le cui entità sono stabilite in più di uno Stato membro;
19)
«sostegno finanziario pubblico straordinario»: aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale, configurerebbe un aiuto di Stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di un gruppo di cui tale soggetto fa parte;
20)
«entità del gruppo»: persona giuridica facente parte di un gruppo;
21)
«autorità di vigilanza del gruppo»: autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;
22)
«piano preventivo di risanamento»: piano preventivo di risanamento predisposto e aggiornato a norma dell’;
23)
«piano preventivo di risanamento di gruppo»: piano preventivo di risanamento di gruppo predisposto e aggiornato a norma dell’;
24)
«attività transfrontaliere significative»: attività transfrontaliere significative ai sensi dell’articolo 152 bis bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
25)
«funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni svolti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a beneficio di terzi che non possono essere sostituiti entro un termine ragionevole o a costi ragionevoli, laddove l’incapacità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere tali attività, servizi od operazioni avrebbe probabilmente un impatto significativo sul sistema finanziario o sull’economia reale di uno o più Stati membri, compreso, in particolare, l’impatto derivante dagli effetti sul benessere sociale di un gran numero di contraenti, beneficiari o parti lese o da perturbazioni sistemiche o da una perdita di fiducia generale nella prestazione di servizi assicurativi;
26)
«linee di business principali»: linee di business e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o valore di avviamento (franchise value) di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un gruppo di cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte;
27)
«meccanismo di finanziamento»: meccanismo istituito da uno Stato membro in conformità dell’, al fine di garantire l’effettiva applicazione da parte dell’autorità di risoluzione degli strumenti di risoluzione e l’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione;
28)
«fondi propri»: fondi propri previsti dall’ della direttiva 2009/138/CE;
29)
«azione di risoluzione»: decisione di sottoporre un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), a risoluzione a norma dell’ o 20, ad applicazione di uno strumento di risoluzione o all’esercizio di uno o più poteri di risoluzione;
30)
«piano di risoluzione»: piano di risoluzione predisposto per un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma dell’;
31)
«risoluzione di gruppo»: uno dei due interventi seguenti:
a)
azione di risoluzione a livello di un’impresa madre o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza di gruppo, o
b)
coordinamento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione e dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione in relazione ai soggetti di un gruppo;
32)
«piano di risoluzione di gruppo»: piano di risoluzione di gruppo predisposto a norma degli ;
33)
«autorità di risoluzione a livello di gruppo»: autorità di risoluzione nello Stato membro in cui si trova l’autorità di vigilanza del gruppo;
34)
«programma di risoluzione di gruppo»: piano finalizzato a una risoluzione di gruppo predisposto a norma dell’;
35)
«collegio di risoluzione»: collegio istituito in conformità dell’;
36)
«collegio europeo di risoluzione»: collegio istituito a norma dell’;
37)
«società di partecipazione assicurativa mista»: società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;
38)
«procedura ordinaria di insolvenza»: procedura collettiva di insolvenza che comporta lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica per tali imprese oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;
39)
«titoli di debito»: obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti ad acquisire titoli di debito;
40)
«credito di assicurazione»: credito di assicurazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;
41)
«impresa madre in uno Stato membro»: impresa madre ai sensi dell’, punto 15, della direttiva 2009/138/CE;
42)
«disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione»: disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE;
43)
«liquidazione»: realizzazione delle attività di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e);
44)
«strumento della separazione di attività e passività»: meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di attività, diritti o passività di un’impresa soggetta a risoluzione a una società veicolo per la gestione di attività e passività secondo il disposto dell’;
45)
«società veicolo per la gestione di attività e passività»: persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’, paragrafo 2;
46)
«strumento della svalutazione o conversione»: meccanismo per l’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione o conversione in relazione alle passività di un’impresa soggetta a risoluzione secondo il disposto dell’;
47)
«strumento per la vendita dell’attività d’impresa»: meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un’impresa soggetta a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un’impresa soggetta a risoluzione a un acquirente diverso da un ’impresa ponte secondo il disposto dell’;
48)
«impresa -ponte»: persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’, paragrafo 2;
49)
«strumento dell’impresa -ponte»: meccanismo per la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un’impresa soggetta a risoluzione o di attività, diritti o passività di un’impresa soggetta a risoluzione a un’impresa-ponte secondo il disposto dell’;
50)
«strumento del solvent run-off»: meccanismo per vietare a un’impresa soggetta a risoluzione di concludere nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e per limitarne l’attività all’amministrazione esclusiva del portafoglio esistente fino alla cessazione delle sue attività e alla sua liquidazione nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza secondo il disposto dell’;
51)
«titoli di proprietà»: azioni, altri titoli che conferiscono la proprietà, titoli convertibili in – o che conferiscono il diritto di acquisire – azioni o altri titoli di proprietà, e titoli che rappresentano partecipazioni azionarie o altri titoli di proprietà;
52)
«azionista»: un detentore di titoli di proprietà;
53)
«poteri di cessione»: poteri specificati all’, paragrafo 1, lettera e) o f), di trasferire azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un’impresa soggetta a risoluzione a un ricevente;
54)
«controparte centrale» (CCP): una CCP ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
55)
«derivato»: un derivato quale definito ai sensi dell’, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;
56)
«poteri di svalutazione o conversione»: poteri di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1, lettere da g) a k);
57)
«passività garantita»: passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o altra forma di adempimento è garantito da impegno, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
58)
«strumenti di livello 1»: elementi dei fondi propri di base che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
59)
«strumenti di livello 2»: elementi dei fondi propri di base e accessori che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
60)
«strumenti di livello 3»: elementi dei fondi propri di base e accessori che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;
61)
«passività ammissibili»: passività e strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti di livello 1, 2 o 3 di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), e che non sono esclusi dall’ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione a norma dell’, paragrafi da 5 a 8;
62)
«sistema di garanzia delle assicurazioni»: sistema ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro e finanziato mediante contributi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione o dei contraenti che garantisce il pagamento, in tutto o in parte, dei crediti di assicurazione ammissibili a favore di contraenti, assicurati e beneficiari ammissibili, o garantisce la continuazione delle polizze di assicurazione quando un’impresa di assicurazione non è in grado, o è probabile che non sia in grado, di adempiere a obblighi e impegni derivanti dai suoi contratti di assicurazione;
63)
«strumenti di capitale pertinenti»: strumenti di livello 1, 2 o 3;
64)
«tasso di conversione»: fattore che determina il numero di azioni o altri titoli di proprietà in cui è convertita una passività di una data classe, facendo riferimento a un singolo strumento di detta classe o a una specifica unità di valore di un credito;
65)
«creditore interessato»: creditore la cui pretesa si riferisce a una passività svalutata o convertita in azioni o altri titoli di proprietà mediante l’esercizio del potere di svalutazione o conversione conformemente all’uso dello strumento della svalutazione o conversione;
66)
«ricevente»: soggetto al quale sono trasferiti azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero una combinazione degli stessi, dall’impresa soggetta a risoluzione;
67)
«giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica e le festività pubbliche nello Stato membro interessato;
68)
«diritto di recesso»: diritto di recedere da un contratto, diritto di anticipazione, close-out, compensazione o netting di obbligazioni nonché eventuali disposizioni analoghe che sospendono, modificano o estinguono l’obbligo di un contraente oppure una disposizione che impedisce l’insorgere di un obbligo previsto dal contratto, come accadrebbe in assenza della stessa;
69)
«impresa soggetta a risoluzione»: uno dei soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), nei confronti dei quali è adottata un’azione di risoluzione;
70)
«impresa capogruppo»: impresa madre in uno Stato membro di un gruppo sottoposto a vigilanza di gruppo ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2009/138/CE che non sia un’impresa figlia di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata e costituita in uno Stato membro;
71)
«impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo»: impresa di assicurazione di un paese terzo o impresa di riassicurazione di un paese terzo ai sensi dell’, punti 3 e 6, della direttiva 2009/138/CE;
72)
«procedura di risoluzione di un paese terzo»: azione ai sensi del diritto di un paese terzo per gestire il dissesto di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o di un’impresa madre di un paese terzo che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui alla presente direttiva;
73)
«succursale nell’Unione di un’impresa di un paese terzo»: succursale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo situata in uno Stato membro;
74)
«autorità pertinente di un paese terzo»: autorità di un paese terzo competente a svolgere funzioni comparabili a quelle delle autorità di risoluzione o delle autorità di vigilanza ai sensi della presente direttiva;
75)
«contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
76)
«accordo di netting» (netting arrangement): accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l’escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo che tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; sono inclusi le «clausole di compensazione (netting) per close-out» ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE e il «netting» ai sensi dell’, lettera k), della direttiva 98/26/CE;
77)
«accordo di compensazione» (set-off arrangement): accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’impresa soggetta a risoluzione e una controparte possono compensarsi reciprocamente;
78)
«contratti finanziari»: contratti finanziari ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE;
79)
«misura di prevenzione della crisi»: esercizio dei poteri di imporre a un’impresa di far fronte alle carenze o agli impedimenti alla possibilità di risanamento a norma dell’, paragrafo 5, della presente direttiva, esercizio dei poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell’ o 16 della presente direttiva, applicazione di una misura a norma dell’articolo 137, dell’articolo 138, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 139, paragrafo 3, e dell’articolo 140 della direttiva 2009/138/CE e applicazione di una misura preventiva a norma dell’articolo 141 della direttiva 2009/138/CE;
80)
«misura di gestione della crisi»: azione di risoluzione o nomina di un amministratore speciale ai sensi dell’ o di una persona ai sensi dell’, paragrafo 1;
81)
«autorità macroprudenziale nazionale designata»: autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);
82)
«mercato regolamentato»: mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
83)
«ente creditizio»: ente creditizio ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
84)
«impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
85)
«impresa piccola e non complessa»: un’impresa piccola e non complessa ai sensi dell’, punto 10 bis, della direttiva 2009/138/CE;
86)
«prestatore di servizi essenziali»: un soggetto che fornisce beni o servizi, quali servizi informatici, utenze e locazione, riparazione e manutenzione dei locali, necessari per assicurare la continuità del funzionamento delle operazioni di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o necessari per assicurare la continuità della copertura assicurativa e che fa parte dello stesso gruppo di tale impresa;
87)
«impresa figlia»: impresa figlia ai sensi dell’, punto 16, della direttiva 2009/138/CE;
88)
«impresa figlia nell’Unione»: impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede in uno Stato membro e che è un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o di un’impresa madre di un paese terzo;
89)
«succursale»: succursale ai sensi dell’, punto 11, della direttiva 2009/138/CE;
90)
«organo amministrativo, direttivo o di vigilanza»: organo amministrativo, direttivo o di vigilanza ai sensi dell’, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (18);
91)
«conglomerato finanziario»: un conglomerato finanziario ai sensi all’, punto 14, della direttiva 2002/87/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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