Art. 11
Obblighi e procedura riguardanti i piani di risoluzione di gruppo
In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi e procedura riguardanti i piani di risoluzione di gruppo
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese madri apicali presentino all’autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni che possono essere richieste a norma dell’. Le informazioni riguardano l’impresa capogruppo e, nella misura necessaria, ciascun soggetto del gruppo, compresi i soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e).
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni pertinenti fornite a norma del presente paragrafo:
a)
all’EIOPA;
b)
alle autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione;
c)
alle autorità di vigilanza pertinenti che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza o vi partecipano ai sensi dell’articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
2. Gli Stati membri provvedono a che, nei collegi di risoluzione, le autorità di risoluzione a livello di gruppo, agendo congiuntamente con le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e previa consultazione delle autorità di vigilanza interessate che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE o vi partecipano, predispongano e mantengano piani di risoluzione di gruppo. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo hanno facoltà, se lo desiderano, e fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all’ della presente direttiva, di coinvolgere nella predisposizione e nella tenuta dei piani di risoluzione di gruppo le autorità di risoluzione dei paesi terzi nella cui giurisdizione il gruppo ha stabilito imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o società di partecipazione assicurativa, o succursali significative di cui all’articolo 248, paragrafo 8, della direttiva 2009/138/CE.
3. Gli Stati membri assicurano che i piani di risoluzione di gruppo siano riesaminati e, ove opportuno, aggiornati almeno ogni due anni e in ogni caso:
a)
dopo qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa, nell’attività o nella situazione finanziaria del gruppo (compreso ogni soggetto del gruppo) che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne necessaria la modifica;
b)
quando diventa prevedibile una modifica sostanziale della sua situazione finanziaria che potrebbe influire in misura sostanziale sull’efficacia del piano di risoluzione o rendere altrimenti necessaria una sua revisione.
4. L’adozione del piano di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta di cui all’ dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, delle autorità di risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie e dei soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:1:oj#art-11