Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 27 nov 2024
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente direttiva stabilisce norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione dei soggetti seguenti: a) imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nell’Unione e rientranti nell’ambito di applicazione dell’ della direttiva 2009/138/CE; b) imprese di assicurazione e di riassicurazione madri stabilite nell’Unione; c) società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista stabilite nell’Unione; d) società di partecipazione assicurativa madri in uno Stato membro e società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro; e) società di partecipazione assicurativa madri nell’Unione e società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione; f) succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite in un paese terzo che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 75 a 80. La presente direttiva stabilisce inoltre norme e procedure relative ai prestatori di servizi essenziali, qualora sia avviata la risoluzione per la pertinente impresa di assicurazione o di riassicurazione. Quando stabiliscono e applicano gli obblighi previsti dalla presente direttiva e utilizzano i diversi strumenti a loro disposizione in relazione a uno dei soggetti di cui al primo o secondo comma, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza tengono conto della natura dell’attività di tale soggetto, della sua struttura azionaria, della sua forma giuridica, del suo profilo di rischio, delle sue dimensioni, del suo status giuridico e della sua interconnessione con altri enti o col sistema finanziario in generale, nonché dell’ambito e della complessità delle sue attività. 2.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa, a condizione che siano di applicabilità generale e non siano in contrasto con la presente direttiva e i relativi atti delegati e di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:1:oj#art-1