Art. 9 · Punti di campionamento

Art. 9

Punti di campionamento

In vigore dal 23 ott 2024
Punti di campionamento 1.   I punti di campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli ossidi di azoto, del particolato (PM10, PM2,5), del benzene, del monossido di carbonio, dell’arsenico, del cadmio, del piombo, del nichel, del benzo(a)pirene e dell’ozono nell’aria ambiente sono ubicati conformemente all’allegato IV. 2.   In ciascuna zona in cui il livello di inquinanti supera la soglia di valutazione precisata nell’allegato II, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante non è inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell’allegato III, lettere A e C. 3.   Tuttavia, nelle zone in cui il livello di inquinanti supera la pertinente soglia di valutazione definita nell’allegato II, ma non i rispettivi valori limite, i valori-obiettivo e i livelli critici di cui all’allegato I„ il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi può essere ridotto fino ad un massimo del 50 %, conformemente all’allegato III, lettere A e C, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) le misurazioni indicative o le applicazioni di modellizzazione consentano di pervenire a un livello d’informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai valori limite, ai valori-obiettivo, ai livelli critici, alle soglie di allarme e alle soglie di informazione e ad un adeguato livello d’informazione del pubblico, oltre alle informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi; b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale delle applicazioni di modellizzazione e misurazioni indicative consentano di accertare le concentrazioni dell’inquinante interessato conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato V, lettere A e B, e facciano sì che i risultati della valutazione soddisfino le prescrizioni di cui all’allegato V, lettera E; c) il numero di misurazioni indicative, se utilizzate per conformarsi ai requisiti del presente paragrafo, sia almeno uguale al numero di misurazioni in siti fissi che vengono sostituite e le misurazioni indicative siano equamente distribuite nell’arco dell’intero anno civile; d) per l’ozono, il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento che misurano l’ozono, ad esclusione dei siti di fondo rurali per la valutazione dell’ozono di cui all’allegato IV, lettera B. 4.   Uno o più punti di campionamento adattati all’obiettivo di monitoraggio di cui all’allegato VII, sezione 3, lettera A, sono installati nel territorio di uno Stato membro per fornire dati sulle concentrazioni dei precursori dell’ozono elencati alla lettera B di tale sezione in siti determinati conformemente alla lettera C della stessa sezione. 5.   In corrispondenza di almeno il 50 % dei punti di campionamento dell’ozono previsti all’allegato III, tabella 2, punto A, è effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Tali misurazioni sono in continuo, tranne che nei siti di fondo rurali, quali definiti nell’allegato IV, punto B, nei quali possono essere utilizzati altri metodi di misurazione. 6.   Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell’allegato IV, affinché la distribuzione dei punti di campionamento usata per calcolare gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e il biossido di azoto rispecchi adeguatamente l’esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell’allegato III, lettera B. 7.   I punti di campionamento in cui nei tre anni precedenti sono stati registrati superamenti di un pertinente valore limite o valore obiettivo precisati nell’allegato I, sezione 1, non sono spostati, a meno che non sia necessario per circostanze particolari, quali lo sviluppo territoriale. Lo spostamento di tali punti di campionamento è supportato da applicazioni di modellizzazione o misurazioni indicative e, ove possibile, garantisce la continuità delle misurazioni ed è effettuato all’interno della loro area di rappresentatività spaziale. Una giustificazione dettagliata dell’eventuale spostamento di tali punti di campionamento è pienamente documentata conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV, lettera D. 8.   Per valutare il contributo del benzo(a)pirene nell’aria ambiente, ciascuno Stato membro effettua il monitoraggio di altri idrocarburi policiclici aromatici significativi in un numero limitato di punti di campionamento. Tali idrocarburi policiclici aromatici comprendono almeno: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. I punti di campionamento per tali idrocarburi policiclici aromatici coincidono con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene e sono scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l’andamento a lungo termine. 9.   Oltre al monitoraggio previsto all’, gli Stati membri monitorano i livelli del particolato ultrafine conformemente all’allegato III, lettera D, e all’allegato VII, sezione 4. Il monitoraggio delle concentrazioni di particolato carbonioso può essere effettuato negli stessi siti.
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