Art. 6
Istituzione delle zone e delle unità territoriali di esposizione media
In vigore dal 23 ott 2024
Istituzione delle zone e delle unità territoriali di esposizione media
Gli Stati membri istituiscono zone e unità territoriali di esposizione media in tutto il loro territorio, incluso, ove opportuno ai fini della gestione e della valutazione della qualità dell’aria, a livello di agglomerati. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria sono svolte in tutte le zone e le unità territoriali di esposizione media.
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