Art. 28 · Risarcimento dei danni alla salute umana

Art. 28

Risarcimento dei danni alla salute umana

In vigore dal 23 ott 2024
Risarcimento dei danni alla salute umana 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione delle norme nazionali di recepimento dell’, paragrafi da 1 a 5, e dell’, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva, commessa intenzionalmente o per negligenza dalle autorità competenti, abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento per tale danno. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di risarcimento siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l’indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede il risarcimento sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.
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