Art. 20
Piani d’azione a breve termine
In vigore dal 23 ott 2024
Piani d’azione a breve termine
1. Se in determinate zone sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme di cui all’allegato I, sezione 4, gli Stati membri provvedono a predisporre piani d’azione a breve termine contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento.
Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l’ozono, gli Stati membri possono astenersi dal predisporre i piani d’azione a breve termine se alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, non vi è un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità del superamento.
Qualora per il particolato (PM10 e PM2,5) il potenziale di riduzione del rischio di tale superamento sia fortemente limitato, tenendo conto delle condizioni geografiche e meteorologiche locali e delle specificità degli impianti di riscaldamento domestici, gli Stati membri possono predisporre un piano d’azione a breve termine incentrato unicamente su azioni specifiche volte a proteggere sia il pubblico in generale sia le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili della popolazione, nonché su informazioni facilmente comprensibili sulla condotta raccomandata per ridurre l’esposizione al superamento misurato o previsto.
2. Nel predisporre i piani d’azione a breve termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Per i loro piani d’azione a breve termine, gli Stati membri prendono inoltre in considerazione l’elenco dei provvedimenti di cui all’allegato IX e, a seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, considerano l’inclusione in tali piani d’azione a breve termine di provvedimenti connessi con attività quali i trasporti, i lavori di costruzione, gli impianti industriali, l’agricoltura e l’uso di prodotti e del riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani sono anche prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.
3. Gli Stati membri consultano il pubblico, in conformità della direttiva 2003/35/CE, e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell’aria, saranno probabilmente chiamate ad attuare il piano d’azione a breve termine, in merito ai progetti di piani d’azione a breve termine e agli eventuali aggiornamenti di rilievo degli stessi, prima della loro messa a punto.
4. Quando gli Stati membri predispongono un piano d’azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d’azione specifici a breve termine, sia informazioni sull’attuazione di tali piani.
5. I piani d’azione a breve termine sono comunicati alla Commissione entro un anno dalla loro adozione nel quadro della relazione annuale di cui all’.
6. Nel predisporre i loro piani a breve termine contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell’esperienza di altri Stati membri.
Storico versioni
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