Art. 9 · Versioni digitali e specifiche tecniche comuni

Art. 9

Versioni digitali e specifiche tecniche comuni

In vigore dal 23 ott 2024
Versioni digitali e specifiche tecniche comuni 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le versioni digitali accessibili per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, con i campi di dati di cui rispettivamente agli allegati I e II, e per garantire l’interoperabilità. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche comuni per il supporto di memorizzazione della versione digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, per questioni quali la verifica della validità della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e del relativo numero di serie o di fascicolo, per il controllo dell’autenticità, per la prevenzione di falsificazioni e frodi, per la lettura di tali carte e contrassegni tra Stati membri e per il loro utilizzo in un portafoglio di identità digitale a livello dell’Unione. 3.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Prima dell’adozione degli atti delegati a norma del paragrafo 1 o 2, la Commissione consulta le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, nonché gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (23).
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