Art. 9 · Trasparenza dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati

Art. 9

Trasparenza dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati

In vigore dal 23 ott 2024
Trasparenza dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati 1.   Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati. Tali informazioni riguardano: a) per quanto concerne i sistemi di monitoraggio automatizzati: i) il fatto che tali sistemi siano in uso o siano in fase di introduzione; ii) le categorie di dati e azioni monitorate, supervisionate o valutate da tali sistemi, compresa la valutazione da parte del destinatario del servizio; iii) l’obiettivo del monitoraggio e le modalità con cui il sistema deve svolgerlo; iv) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali trattati da tali sistemi e l’eventuale trasmissione o trasferimento di tali dati personali, anche all’interno di un gruppo di imprese; b) per quanto concerne i sistemi decisionali automatizzati: i) il fatto che tali sistemi siano in uso o siano in fase di introduzione; ii) le categorie di decisioni che sono prese o sostenute da tali sistemi; iii) le categorie di dati e i principali parametri di cui tali sistemi tengono conto e l’importanza relativa di tali principali parametri nel processo decisionale automatizzato, compreso il modo in cui i dati personali o il comportamento della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali incidono sulle decisioni; iv) i motivi alla base delle decisioni di limitare, sospendere o chiudere l’account della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o di non retribuire il lavoro svolto dalla stessa, nonché delle decisioni in merito alla sua situazione contrattuale o di qualsiasi decisione con effetto equivalente o pregiudizievole; c) tutte le categorie di decisioni prese o sostenute da sistemi automatizzati che incidano in qualsiasi modo sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. 2.   Le piattaforme di lavoro digitali forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante un documento scritto, che può essere in forma elettronica. Le informazioni sono presentate in forma trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. 3.   Le piattaforme di lavoro digitali forniscono alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali in modo conciso le informazioni di cui al paragrafo 1 sui sistemi e sulle relative caratteristiche che incidono direttamente su di loro, comprese, laddove applicabili, le loro condizioni di lavoro: a) al più tardi il primo giorno di lavoro; b) prima dell’introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull’organizzazione del lavoro o sul monitoraggio dell’esecuzione del lavoro; e c) in qualsiasi momento su loro richiesta. Inoltre, su richiesta delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali forniscono loro in modo completo e dettagliato le informazioni di cui al paragrafo 1 su tutti i sistemi pertinenti e sulle relative caratteristiche. 4.   Le piattaforme di lavoro digitali forniscono ai rappresentanti dei lavoratori in modo completo e dettagliato le informazioni di cui al paragrafo 1 su tutti i sistemi pertinenti e sulle relative caratteristiche. Essi forniscono tali informazioni: a) prima dell’uso di detti sistemi; b) prima dell’introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull’organizzazione del lavoro o sul monitoraggio dell’esecuzione del lavoro; e c) in qualsiasi momento su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono alle autorità nazionali competenti in modo completo e dettagliato le informazioni di cui al paragrafo 1 in qualsiasi momento su loro richiesta. 5.   Le piattaforme di lavoro digitali forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle persone che partecipano a una procedura di assunzione o di selezione. Le informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 2, prima dell’avvio di detta procedura, in modo conciso e riguardano solo i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati utilizzati in detta procedura. 6.   Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno diritto alla portabilità dei dati personali generati attraverso l’esecuzione del lavoro nel contesto dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati di una piattaforma di lavoro digitale, comprese valutazioni e recensioni, senza pregiudicare i diritti del destinatario del servizio ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. La piattaforma di lavoro digitale fornisce gratuitamente alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali gli strumenti atti ad agevolare l’effettivo esercizio del loro diritto alla portabilità di cui all’ del regolamento (UE) 2016/679 e al primo comma del presente paragrafo. Su richiesta della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la piattaforma di lavoro digitale trasmette tali dati personali direttamente a terzi.
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