Art. 21 · Accesso alle prove

Art. 21

Accesso alle prove

In vigore dal 23 ott 2024
Accesso alle prove 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti riguardanti le disposizioni della presente direttiva, gli organi giurisdizionali nazionali o le autorità competenti possano ordinare alla piattaforma di lavoro digitale di esibire qualsiasi prova pertinente che rientri nel suo controllo. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali dispongano del potere di ordinare l’esibizione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano pertinenti ai fini del procedimento. Essi provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali, allorquando ordinano l’esibizione di tali informazioni, dispongano di misure efficaci per proteggerle.
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