Art. 33
Comunicazione con l’ufficio
In vigore dal 23 ott 2024
Comunicazione con l’ufficio
Le parti del procedimento o, se del caso, i loro rappresentanti designano un indirizzo ufficiale per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ufficio. Gli Stati membri hanno il diritto di esigere che tale indirizzo ufficiale sia situato all’interno dello Spazio economico europeo.
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