Art. 30 · Differimento della pubblicazione

Art. 30

Differimento della pubblicazione

In vigore dal 23 ott 2024
Differimento della pubblicazione 1.   Il richiedente la registrazione di un disegno o modello può chiedere, all’atto del deposito della domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello registrato sia differita per un periodo fino a 30 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o, qualora si rivendichi la priorità, dalla data di quest’ultima. 2.   Una volta registrato il disegno o modello, la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di consultazione pubblica, fatte salve le disposizioni di diritto interno a tutela dei legittimi interessi di terzi. 3.   La menzione di differimento della pubblicazione del disegno o modello registrato è pubblicata. 4.   Alla scadenza del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l’ufficio consente la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni riportate nel suo registro e del fascicolo relativo alla domanda e pubblica il disegno o modello registrato. 5.   Il titolare può impedire la pubblicazione del disegno o modello registrato di cui al paragrafo 4 presentando una richiesta di rinuncia al disegno o modello registrato. 6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono disporre che l’ufficio pubblichi il disegno o modello registrato solo a richiesta del titolare. Se uno Stato membro prevede il pagamento di una tassa di pubblicazione, l’avvenuto pagamento di tale tassa può costituire tale richiesta.
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