Art. 3
Adozione o modifica di una struttura con azioni a voto plurimo prima dell’ammissione alla negoziazione
In vigore dal 23 ott 2024
Adozione o modifica di una struttura con azioni a voto plurimo prima dell’ammissione alla negoziazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché una società le cui azioni non siano già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione abbia il diritto di adottare una struttura con azioni a voto plurimo per l’ammissione alla negoziazione delle sue azioni in un sistema multilaterale di negoziazione. Gli Stati membri garantiscono che la decisione della società di adottare una struttura con azioni a voto plurimo sia presa dall’assemblea generale degli azionisti («assemblea generale») almeno a maggioranza qualificata, come specificato nel diritto nazionale. Gli Stati membri non subordinano l’adozione di una struttura con azioni a voto plurimo alla concessione di diritti economici potenziati per le azioni senza diritti di voto potenziati.
Ai fini del primo comma, qualora vi siano più categorie di azioni, la decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo è altresì soggetta a votazione distinta per ciascuna categoria di azioni i cui diritti sono interessati.
2. Il diritto di adottare una struttura con azioni a voto plurimo di cui al paragrafo 1 comprende il diritto di una società di adottare una struttura con azioni a voto plurimo prima di chiedere l’ammissione alla negoziazione delle sue azioni in un sistema multilaterale di negoziazione.
3. Gli Stati membri possono subordinare l’esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo all’ammissione delle azioni della società alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione.
4. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione non impediscano l’ammissione alla negoziazione di azioni di una società in ragione del fatto che la società ha adottato una struttura con azioni a voto plurimo conformemente al paragrafo 1.
5. Il presente articolo si applica anche, mutatis mutandis, a una società le cui azioni non siano già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, qualora tale società decida di modificare una struttura con azioni a voto plurimo esistente al fine di chiedere l’ammissione alla negoziazione delle sue azioni in un sistema multilaterale di negoziazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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