Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 ott 2024
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«società»: un soggetto giuridico costituito in uno dei tipi di società di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 che, a norma del diritto nazionale, può emettere azioni e chiedere l’ammissione alla negoziazione delle sue azioni in un sistema multilaterale di negoziazione;
2)
«azione a voto plurimo»: azione appartenente a una categoria distinta e separata di azioni nella quale le azioni conferiscono più voti per azione rispetto a un’altra categoria di azioni con diritti di voto su questioni che devono essere decise dall’assemblea generale degli azionisti;
3)
«struttura con azioni a voto plurimo»: la struttura azionaria di una società contenente almeno una categoria di azioni a voto plurimo;
4)
«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all’, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
5)
«sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
6)
«mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito all’, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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