Art. 6 · Modifiche della direttiva 2014/33/UE

Art. 6

Modifiche della direttiva 2014/33/UE

In vigore dal 9 ott 2024
Modifiche della direttiva 2014/33/UE La direttiva 2014/33/UE è così modificata: 1) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «22) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14); 23) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747. (*14)  Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»;" 2) è inserito il capo seguente: «Capo V bis Procedure di emergenza Articolo 41 bis Applicazione di procedure di emergenza 1.   Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 41 ter a 41 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori contemplati dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 41 ter a 41 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 41 ter a 41 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 41 quater, paragrafo 8, della presente direttiva si applica tuttavia durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato in conformità degli articoli 41 quater e 41 quinquies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 42, paragrafo 3. Articolo 41 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori designati come beni rilevanti per la crisi 1.   Il presente articolo si applica a tutti gli ascensori e componenti di sicurezza per ascensori figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1, soggetti a procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 15 e 16 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2.   Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 41 bis. 3.   L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per gli installatori e i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4.   Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori di cui al paragrafo 1 per i quali sono stati notificati. Articolo 41 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1.   In deroga all’articolo 15, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato, nel territorio di tale Stato membro, di uno specifico componente di sicurezza per ascensori elencato nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1, per il quale non sono state attuate le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 15 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti nella presente direttiva è stata dimostrata secondo le procedure di cui a tale autorizzazione. 2.   In deroga all’articolo 16, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato nel territorio dello Stato membro interessato, di uno specifico ascensore figurante nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1, per il quale non sono state attuate le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 16 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti nella presente direttiva è stata dimostrata secondo le procedure di cui a tale autorizzazione. 3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali l’ascensore specifico o il componente di sicurezza per ascensori può essere immesso sul mercato. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 42, paragrafo 3. Gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che essi sono immessi sul mercato come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 4.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 4. 5.   In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 o 4, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 6.   Gli installatori di ascensori o i fabbricanti di componenti di sicurezza per ascensori soggetti alla procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi 1 o 2 dichiarano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori interessati sono conformi a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 7.   Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 o 2 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori può essere immesso sul mercato. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I della presente direttiva; b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori interessati; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo agli ascensori o ai componenti di sicurezza per ascensori interessati immessi sul mercato. 8.   In deroga agli , gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori per i quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’ non si applica. 9.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo sono autorizzate ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15) e dalla presente direttiva in relazione a tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 10.   L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non incide sull’applicazione nel territorio dello Stato membro interessato delle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 15 e 16. Articolo 41 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni 1.   Laddove gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori siano stati designati come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali ascensori e componenti di sicurezza per ascensori, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I nei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità degli installatori o dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 42, paragrafo 3 e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4.   Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5.   Fatto salvo l’articolo 14, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I contemplati da tali norme o specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, gli installatori e i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   In deroga all’articolo 41 bis, paragrafo 3, primo comma, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori contemplati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono stati immessi sul mercato si intendono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7.   Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 41 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1.   Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative ad ascensori e componenti di sicurezza per ascensori figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2.   Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante l’emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1. (*15)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).»;"
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