Art. 1 · Modifica della direttiva 2000/14/CE

Art. 1

Modifica della direttiva 2000/14/CE

In vigore dal 9 ott 2024
Modifica della direttiva 2000/14/CE La direttiva 2000/14/CE è così modificata: 1) all’ sono aggiunte le lettere seguenti: «g) “beni rilevanti per la crisi”, i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); h) “modalità di emergenza nel mercato interno”, la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747. (*1)  Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»;" 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 17 bis Applicazione di procedure di emergenza 1.   Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 17 ter, 17 quater e 17 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle macchine ed attrezzature contemplate dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 17 ter, 17 quater e 17 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente alle macchine ed attrezzature di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva, che sono state designate come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 17 ter, 17 quater e 17 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 17 quater, paragrafo 7, della presente direttiva si applica tuttavia durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda le macchine ed attrezzature di cui all’, paragrafo 1, immesse sul mercato o messe in servizio in conformità dell’articolo 17 quater. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Articolo 17 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di macchine ed attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi 1.   Il presente articolo si applica alle macchine ed attrezzature figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1, soggette a procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 14 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2.   Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità di macchine ed attrezzature di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 17 bis. 3.   L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di macchine ed attrezzature a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4.   Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle macchine ed attrezzature di cui al paragrafo 1 per le quali sono stati notificati. Articolo 17 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1.   In deroga all’articolo 14, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio di tale Stato membro, di macchine ed attrezzature specifiche di cui all’ e figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1, per le quali le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 14 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato non sono state attuate, ma la cui conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nella presente direttiva in materia di emissione acustica ambientale è stata dimostrata conformemente alle procedure di cui a tale autorizzazione. 2.   Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti applicabili previsti nella presente direttiva in materia di emissione acustica ambientale, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le macchine ed attrezzature specifiche possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Le macchine ed attrezzature oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che esse sono immesse sul mercato come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 3.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3. 4.   In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 5.   I fabbricanti di macchine ed attrezzature soggette alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiarano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che le macchine ed attrezzature interessate sono conformi a tutti i requisiti applicabili di cui alla presente direttiva in materia di emissione acustica ambientale e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 6.   Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le macchine ed attrezzature possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti applicabili della presente direttiva in materia di emissioni acustiche ambientali; b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle macchine ed attrezzature interessate; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda le macchine ed attrezzature interessate; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle macchine ed attrezzature interessate immesse sul mercato o messe in servizio. 7.   In deroga agli articoli da 6 a 11, le macchine ed attrezzature per le quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’ non si applica. 8.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali macchine e attrezzature, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 9.   L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione nel territorio dello Stato membro interessato delle pertinenti procedure di valutazione della conformità stabilite all’articolo 14. Articolo 17 quinquies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1.   Gli Stati membri assegnano la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative alle macchine ed attrezzature elencate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1 della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione della priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2.   Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che siano compiuti i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le macchine ed attrezzature figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1. (*2)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).»;" 3) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo . (*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
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