Art. 8
Gruppo di esperti
In vigore dal 13 giu 2024
Gruppo di esperti
La Commissione istituisce un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il gruppo di esperti ha il compito di fornire consulenza alla Commissione riguardo alla progettazione e al funzionamento della piattaforma online europea e delle relative sezioni nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1799:oj#art-8