Art. 4 · Modulo europeo di informazioni sulla riparazione

Art. 4

Modulo europeo di informazioni sulla riparazione

In vigore dal 13 giu 2024
Modulo europeo di informazioni sulla riparazione 1.   I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all’allegato I. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito su un supporto durevole nonché entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione. 2.   Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente. 3.   In deroga al paragrafo 2, qualora sia necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per identificare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. Fatta salva la direttiva 2011/83/UE, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica. 4.   Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti: a) l’identità del riparatore; b) l’indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile; c) il bene da riparare; d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta; e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione; f) il tempo necessario per completare la riparazione; g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea; h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione; i) se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l’installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi; j) il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione; k) se del caso, informazioni supplementari. 5.   Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, il riparatore è tenuto a eseguire il servizio di riparazione a tali condizioni. 6.   Si reputa che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato abbia rispettato quanto segue: a) gli obblighi di informazione riguardanti le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/83/UE e all’, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24); b) gli obblighi di informazione riguardanti l’identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/83/UE, all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/123/CE e all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25); c) gli obblighi di informazione riguardanti il prezzo, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/83/UE e all’, paragrafo 1, lettera i), e all’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/123/CE; d) gli obblighi di informazioni riguardanti le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/83/UE.
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