Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 giu 2024
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «consumatore»: il consumatore quale definito all’, punto 2, della direttiva (UE) 2019/771; 2) «riparatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori; 3) «riparazione»: la riparazione quale definita all’, punto 20, del regolamento (UE) 2024/1781; 4) «venditore»: il venditore quale definito all’, punto 3, della direttiva (UE) 2019/771; 5) «fabbricante»: il fabbricante quale definito all’, punto 42, del regolamento (UE) 2024/1781; 6) «rappresentante autorizzato»: il rappresentante autorizzato quale definito all’, punto 43, del regolamento (UE) 2024/1781; 7) «importatore»: l’importatore quale definito all’, punto 44, del regolamento (UE) 2024/1781; 8) «distributore»: il distributore quale definito all’, punto 45, del regolamento (UE) 2024/1781; 9) «bene»: il bene quale definito all’, punto 5, della direttiva (UE) 2019/771, esclusi l’acqua, il gas e l’energia elettrica; 10) «ricondizionamento»: il ricondizionamento quale definito all’, punto 18, del regolamento (UE) 2024/1781; 11) «specifiche di riparabilità»: le specifiche previste dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l’accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni; 12) «supporto durevole»: il supporto durevole quale definito all’, punto 11, della direttiva (UE) 2019/771.
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