Art. 19 · Relazione della Commissione e riesame

Art. 19

Relazione della Commissione e riesame

In vigore dal 13 giu 2024
Relazione della Commissione e riesame 1.   Entro il 31 luglio 2031, la Commissione presenta una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione valuta il contributo della presente direttiva, in particolare quello degli , alla promozione della riparazione nel mercato interno, comprese la riparazione di beni soggetti a specifiche di riparabilità al di fuori della garanzia legale e la scelta, da parte dei consumatori, della riparazione nel quadro della garanzia legale, nonché il suo impatto sulle imprese e sui consumatori. 2.   La relazione valuta inoltre l’efficacia degli incentivi alla scelta della riparazione, compresa l’estensione della garanzia legale, e la necessità di promuovere le garanzie commerciali sui servizi di riparazione e di adottare norme sulla responsabilità dei riparatori in materia di riparazione. 3.   Con riferimento all’, la relazione valuta l’efficacia della piattaforma online europea sulla base delle informazioni relative al numero di prestatori di servizi di riparazione attivi e al numero di consumatori che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma online europea. 4.   La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 5.   Il livello di armonizzazione necessario per garantire parità di condizioni alle società nel mercato interno, comprese la convergenza e la divergenza tra le legislazioni nazionali degli Stati membri che recepiscono la presente direttiva, in particolare riguardo ai periodi di responsabilità, è valutato nel contesto del riesame previsto all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/771.
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