Art. 16 · Modifica della direttiva (UE) 2019/771

Art. 16

Modifica della direttiva (UE) 2019/771

In vigore dal 13 giu 2024
Modifica della direttiva (UE) 2019/771 La direttiva (UE) 2019/771 è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.» ; 2) l’ è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Se, in conformità dell’, paragrafo 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1, 2 e 2 bis.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Gli Stati membri che, conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 5, non prevedono termini fissi per la responsabilità del venditore o prevedono solo un termine di prescrizione applicabile ai rimedi, possono derogare al paragrafo 2 bis purché assicurino che la responsabilità del venditore o il termine di prescrizione applicabile ai rimedi in caso di riparazione sia almeno equivalente a tre anni.» ; 3) all’ è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all’eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all’, paragrafo 2 bis.» ; 4) l’, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   La riparazione o la sostituzione sono effettuate: a) a titolo gratuito; b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, in prestito. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.».
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