Art. 94
Recepimento
In vigore dal 13 giu 2024
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 6 e da 8 a 31, all’, agli articoli da 35 a 38, all’, paragrafo 1, lettera a), all’, paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9, all’, paragrafo 1, agli , all’, paragrafi 1, 2, 7 e 8, all’, all’, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 50 a 59, all’, all’, paragrafo 11, agli articoli da 68 a 75, all’, paragrafo 5, agli , all’, paragrafi 1 e 6, agli , e agli allegati I e II entro il 5 agosto 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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