Art. 9
Certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio
In vigore dal 13 giu 2024
Certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio
1. Il gas rinnovabile è certificato conformemente agli della direttiva (UE) 2018/2001. I combustibili a basse emissioni di carbonio sono certificati conformemente al presente articolo.
2. Onde garantire che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall’uso di combustibili a basse emissioni di carbonio sia pari almeno al 70 %, gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella metodologia di cui al paragrafo 5 del presente articolo. A tale fine essi obbligano gli operatori economici a utilizzare un sistema di equilibrio di massa in linea con l’, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili in merito al rispetto della soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % di cui al paragrafo 2 e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 5, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per fornire tali informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di predisporre un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode.
4. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell’Unione o importati. Le informazioni sull’origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.
5. Entro il 5 agosto 2025, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio. Tale metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per il biossido di carbonio proveniente da fonti fossili la cui cattura abbia già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge e riguarda le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita e tiene conto delle emissioni indirette derivanti dalla diversione di materiali rigidi. Tale metodologia è coerente con la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie a carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e a carburanti derivanti da carbonio riciclato, compreso il trattamento delle emissioni dovute alle perdite di idrogeno, e tiene conto delle emissioni di metano a monte e dei tassi effettivi di cattura del carbonio.
6. Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta le perdite di idrogeno, compresi i rischi ambientali e climatici, le specificità tecniche e i tassi massimi di perdita di idrogeno adeguati. Sulla base di tale relazione, la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa per introdurre misure volte a ridurre al minimo i possibili rischi di perdite di idrogeno, fissare tassi massimi per le perdite di idrogeno e istituire meccanismi di conformità. I pertinenti tassi massimi per le perdite di idrogeno sono inclusi nella metodologia di cui al paragrafo 5.
7. La Commissione può adottare decisioni che riconoscono che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio o idrogeno a basse emissioni di carbonio forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini del presente articolo e dimostrino il rispetto della metodologia di cui al paragrafo 5. La Commissione adotta tali decisioni solo se il sistema in questione soddisfa norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente in linea con i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (42) per la certificazione dei combustibili rinnovabili.
8. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto ai sensi del paragrafo 7, gli Stati membri non impongono all’operatore economico l’obbligo di fornire altre prove del rispetto dei criteri per i quali il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.
9. Le autorità competenti degli Stati membri controllano il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano una verifica indipendente nell’ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data, l’ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo il sistema volontario.
10. Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata su una richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente articolo, la metodologia elaborata in linea con il paragrafo 5 del presente articolo e le soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra indicate all’, punti 11, 12 e 13. Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta la Commissione decide se lo Stato membro interessato può:
a)
accettare le prove già presentate a dimostrazione del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili a basse emissioni di carbonio; oppure
b)
in deroga al paragrafo 8, imporre a chi fornisce la fonte dei combustibili a basse emissioni di carbonio di presentare ulteriori prove del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa soglia del 70 %.
11. Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati di inserire nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 31 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali che sono le collegate, in conformità dell’articolo 31 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva, le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto prescritto per i combustibili rinnovabili all’articolo 31 bis di tale direttiva. Laddove siano state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle stesse norme di cui a tale articolo per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di gas rinnovabile.
12. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni sul riconoscimento a norma del paragrafo 7 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Tali decisioni hanno un periodo di validità limitato, non superiore a cinque anni.
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