Art. 88 · Deroghe in relazione alle linee di trasporto del gas naturale da e verso paesi terzi

Art. 88

Deroghe in relazione alle linee di trasporto del gas naturale da e verso paesi terzi

In vigore dal 13 giu 2024
Deroghe in relazione alle linee di trasporto del gas naturale da e verso paesi terzi 1.   Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto di gas naturale tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare agli , all’, paragrafi 7 e 9, e all’, paragrafo 1, per le sezioni del gasdotto di trasporto di gas naturale situate sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell’investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione. La deroga è limitata nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al primo comma. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l’obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva nel proprio ordinamento giuridico in virtù di un accordo concluso con l’Unione. 2.   Se il gasdotto di trasporto interessato è situato nel territorio di più di uno Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione con la rete degli Stati membri decide se concedere una deroga a detto gasdotto di trasporto dopo avere consultato tutti gli Stati membri interessati. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere di agire da osservatrice nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo per quanto riguarda l’applicazione coerente della presente direttiva nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione, inclusa la concessione di deroghe per tali linee di trasporto. 3.   Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 24 maggio 2020. Gli Stati membri notificano siffatte decisioni alla Commissione e le rendono pubbliche. 4.   Entro il 5 agosto 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. La relazione valuta in particolare l’impatto di tali deroghe sull’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale nonché sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e sugli interessi essenziali dell’Unione e degli Stati membri in materia di sicurezza.
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