Art. 82 · Obbligo di conservazione dei dati

Art. 82

Obbligo di conservazione dei dati

In vigore dal 13 giu 2024
Obbligo di conservazione dei dati 1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l’autorità di regolazione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione, per l’assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno e riguardanti strumenti derivati sul gas naturale e sull’idrogeno stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, con gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale e GNL e con gestori di reti, stoccaggio e terminali dell’idrogeno. 2.   I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, la quantità, la data e l’ora dell’esecuzione, i prezzi della transazione e le modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno e derivati non ancora estinti. 3.   L’autorità di regolazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai partecipanti al mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli partecipanti al mercato o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. 5.   In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas naturale e sull’idrogeno tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, i gestori degli impianti di stoccaggio del gas naturale e GNL e i gestori di reti, stoccaggio e terminali dell’idrogeno, dall’altro, il presente articolo si applica soltanto dal momento in cui la Commissione abbia adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4. 6.   Il presente articolo non crea, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 7.   Se le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2014/65/UE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.
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