Art. 82
Obbligo di conservazione dei dati
In vigore dal 13 giu 2024
Obbligo di conservazione dei dati
1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l’autorità di regolazione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione, per l’assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno e riguardanti strumenti derivati sul gas naturale e sull’idrogeno stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, con gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale e GNL e con gestori di reti, stoccaggio e terminali dell’idrogeno.
2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, la quantità, la data e l’ora dell’esecuzione, i prezzi della transazione e le modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno e derivati non ancora estinti.
3. L’autorità di regolazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai partecipanti al mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli partecipanti al mercato o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare.
5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas naturale e sull’idrogeno tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, i gestori degli impianti di stoccaggio del gas naturale e GNL e i gestori di reti, stoccaggio e terminali dell’idrogeno, dall’altro, il presente articolo si applica soltanto dal momento in cui la Commissione abbia adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.
6. Il presente articolo non crea, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
7. Se le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2014/65/UE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.
Storico versioni
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