Art. 75 · Separazione della contabilità

Art. 75

Separazione della contabilità

In vigore dal 13 giu 2024
Separazione della contabilità 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale e di idrogeno sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 5. 2.   Le imprese di gas naturale e di idrogeno, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 2013/34/UE. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale. 3.   Nella loro contabilità interna le imprese tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL, terminale dell’idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno e trasporto dell’idrogeno come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base separatamente per gli attivi di gas naturale, energia elettrica o idrogeno e tale assegnazione è resa trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per le altre attività non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL, i terminali dell’idrogeno, lo stoccaggio di gas naturale e idrogeno o il trasporto dell’idrogeno. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto, di distribuzione o dell’idrogeno. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas naturale e dell’idrogeno. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attività. La separazione della contabilità è sottoposta a revisione conformemente alle norme di cui al paragrafo 2 ed è comunicata all’autorità di regolazione interessata. 4.   La revisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo verifica in particolare che sia rispettato l’obbligo di evitare discriminazioni e sussidi incrociati di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Fatto salvo l’ del regolamento (UE) 2024/1789, non vi sono sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas naturale e gli utenti della rete dell’idrogeno. 5.   Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell’attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme interne possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate all’autorità di regolazione e debitamente motivate. 6.   Nell’allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.
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