Art. 73 · Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell’idrogeno, impianti GNL e terminali dell’idrogeno

Art. 73

Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell’idrogeno, impianti GNL e terminali dell’idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell’idrogeno, impianti GNL e terminali dell’idrogeno Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell’idrogeno, impianti GNL e terminali dell’idrogeno di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori per tali infrastrutture.
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