Art. 71
Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno
1. Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto o gestore delle reti di trasporto dell’idrogeno, è certificata conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’ del regolamento (UE) 2024/1789.
2. Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all’ o 68, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto o gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Le imprese certificate notificano all’autorità di regolazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all’ o 68.
4. Le autorità di regolazione vigilano sulla costante osservanza delle prescrizioni di cui all’ o 68 da parte delle imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione:
a)
quando ricevono notifica dall’impresa certificata a norma del paragrafo 3;
b)
di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell’ o 68, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure
c)
su richiesta motivata della Commissione.
5. Le autorità di regolazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.
6. L’autorità di regolazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1789.
7. Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno e alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’espletamento dei suoi compiti conferiti dal presente articolo.
8. Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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