Art. 68
Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 5 agosto 2026, i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno siano separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale stabilite all’.
2. Ai fini del presente articolo, degli della presente direttiva e degli della direttiva (UE) 2019/944, «produzione o fornitura» include la produzione e la fornitura di idrogeno e «trasporto» include il trasporto di idrogeno.
3. Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo alle reti di trasporto dell’idrogeno che appartengono a un’impresa verticalmente integrata. In tal caso lo Stato membro designa un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente separato conformemente alle norme relative ai gestori di sistemi indipendenti per il gas naturale di cui all’. I gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale separati conformemente all’, paragrafo 1, possono agire in qualità di gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno indipendenti purché rispettino le prescrizioni dell’.
4. Se una rete di trasporto dell’idrogeno appartiene a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati ovvero se al 4 agosto 2024 una rete di trasporto dell’idrogeno appartiene a un’impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo e designare un soggetto sotto il controllo esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il controllo esclusivo dell’impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente capo, sezione 3.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, se uno Stato membro ha concesso una deroga a quanto prescritto dall’ a norma del paragrafo 2 di tale articolo e una rete di trasporto dell’idrogeno appartiene a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente capo, sezione 3, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo e di designare tale soggetto o un soggetto sotto il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto come un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente capo, sezione 3.
L’impresa che comprenda un gestore del sistema di trasporto separato conformemente all’, paragrafo 1, e un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato può essere attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si conforma ai requisiti di cui al presente capo, sezione 3, e l’impresa e tutte le sue parti non prenotano o utilizzano diritti di capacità per iniettare idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione del gas naturale gestito dall’impresa.
5. Ai gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all’.
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