Art. 64 · Indipendenza del gestore del sistema di trasporto

Art. 64

Indipendenza del gestore del sistema di trasporto

In vigore dal 13 giu 2024
Indipendenza del gestore del sistema di trasporto 1.   Fatte salve le decisioni dell’organo di sorveglianza a norma dell’, il gestore del sistema di trasporto dispone: a) di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasporto; b) del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale. 2.   Il gestore del sistema di trasporto opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l’attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico. 3.   Le filiali dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasporto. Quest’ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale filiale. 4.   La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano un’indipendenza effettiva di quest’ultimo conformemente alla presente sezione. L’impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest’ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell’. 5.   Nell’espletamento dei compiti di cui all’ e all’, paragrafo 2, della presente direttiva e nell’osservanza dell’, paragrafo 1, lettera a), dell’, paragrafi 2, 3 e 4, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1789, i gestori dei sistemi di trasporto non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura. 6.   Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest’ultimo all’impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell’autorità di regolazione su richiesta. 7.   Il gestore del sistema di trasporto sottopone all’approvazione dell’autorità di regolazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata. 8.   Il gestore del sistema di trasporto informa l’autorità di regolazione delle risorse finanziarie, di cui all’, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d’investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti. 9.   L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasporto di ottemperare agli obblighi di cui alla presente sezione o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasporto di chiederle l’autorizzazione di osservare tali obblighi. 10.   Un’impresa certificata conforme ai requisiti della presente sezione dall’autorità di regolazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica la procedura di certificazione di cui all’ della presente direttiva e all’ del regolamento (UE) 2024/1789 o all’ della presente direttiva. 11.   Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità del gas naturale trasportato nelle sue reti, sulla base degli del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione (51).
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