Art. 47 · Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

Art. 47

Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

In vigore dal 13 giu 2024
Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione 1.   Fatto salvo l’ o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. 2.   Il gestore del sistema di distribuzione, nell’ambito della vendita o dell’acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.
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