Art. 43 · Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno

Art. 43

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione o delle reti di distribuzione dell’idrogeno di designare, sulla base di una procedura trasparente, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza economica ed energetica ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione o dei gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli .
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