Art. 41
Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto
In vigore dal 13 giu 2024
Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto
1. Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in linea con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all’. Tali procedure sono soggette all’approvazione delle autorità di regolazione. Gli Stati membri possono concedere agli impianti di produzione di biometano la priorità di connessione.
2. Il gestore del sistema di trasporto non ha il diritto di respingere le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, tranne alle condizioni stabilite all’.
3. Ai fini di una rapida realizzazione della connessione alla rete per la produzione di biometano, gli Stati membri si adoperano per garantire che il gestore del sistema di trasporto rispetti termini ragionevoli per valutare le richieste di iniezione di biometano, presentare un’offerta e realizzare la connessione, sotto il monitoraggio delle autorità di regolazione effettuato nel rispetto dell’, paragrafo 1, lettera t).
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