Art. 36 · Accesso dei terzi ai terminali dell’idrogeno

Art. 36

Accesso dei terzi ai terminali dell’idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Accesso dei terzi ai terminali dell’idrogeno 1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai terminali dell’idrogeno basato sull’accesso negoziato in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio; in tale contesto le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali dell’idrogeno siano in grado di negoziare l’accesso a detti terminali. Le parti hanno l’obbligo di negoziare l’accesso in buona fede. 2.   Le autorità di regolazione monitorano le condizioni di accesso dei terzi ai terminali dell’idrogeno e il relativo impatto sul mercato dell’idrogeno e, ove necessario per preservare la concorrenza, adottano misure tese a migliorare l’accesso in linea con i criteri di cui al paragrafo 1.
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