Art. 28 · Protezione dalla disconnessione

Art. 28

Protezione dalla disconnessione

In vigore dal 13 giu 2024
Protezione dalla disconnessione 1.   Gli Stati membri adottano misure tese a evitare la disconnessione dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica. In relazione ai clienti vulnerabili, tali misure sono soggette all’. Nel notificare alla Commissione le loro misure di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri chiariscono il rapporto tra il primo comma e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non risolvano i contratti con i clienti o non interrompano la fornitura per motivi in relazione ai quali il fornitore interessato sta gestendo un reclamo a norma dell’, paragrafo 9, o che sono oggetto di una risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell’, e non pregiudicano i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per evitare abusi di procedura. 3.   Per consentire ai clienti di evitare la disconnessione, gli Stati membri adottano misure appropriate, che possono includere: a) la promozione di codici volontari dei fornitori e dei clienti al fine di prevenire e gestire le situazioni di clienti in arretrato, il che può riguardare il sostegno ai clienti nella gestione del loro consumo energetico e dei relativi costi, ad esempio attraverso la segnalazione di picchi o consumi di energia insolitamente elevati, l’offerta di piani di pagamento flessibili adeguati, misure di consulenza in materia di debito, migliori comunicazioni con i clienti e agenzie di sostegno; b) la promozione dell’educazione e della sensibilizzazione dei clienti in merito ai loro diritti e alla gestione dell’indebitamento; e c) l’accesso a finanziamenti, buoni o sovvenzioni per sostenere il pagamento delle bollette.
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