Art. 24 · Sportelli unici

Art. 24

Sportelli unici

In vigore dal 13 giu 2024
Sportelli unici Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sportelli unici al fine di fornire a tutti i clienti, compresi quelli che non dispongono di un accesso a internet, tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, gli strumenti di confronto certificati, le misure di sostegno disponibili, tra cui quelle destinate ai clienti vulnerabili di cui all’ della presente direttiva, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori e possono coincidere con gli sportelli unici per l’energia elettrica di cui all’ della direttiva (UE) 2019/944 ovvero con i punti di contatto istituiti a norma dell’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 e con gli sportelli unici istituiti a norma degli della direttiva (UE) 2023/1791 e dell’ della direttiva (UE) 2024/1275. Gli Stati membri promuovono l’allineamento tra gli sportelli unici istituiti a norma della presente direttiva e gli organismi istituiti a norma di tali atti giuridici dell’Unione.
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