Art. 21
Contatori convenzionali del gas naturale
In vigore dal 13 giu 2024
Contatori convenzionali del gas naturale
1. Qualora i clienti finali di gas naturale non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo. Gli Stati membri possono esentare da tale requisito i clienti civili che non utilizzano il gas naturale a fini di riscaldamento qualora la dotazione di tali contatori non sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole o proporzionata ai risparmi energetici potenziali. Se la dotazione non è tecnicamente fattibile, tale esenzione può essere estesa anche ai clienti non civili in edifici in cui la maggior parte dei clienti è costituita da clienti civili ammissibili all’esenzione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di gas naturale possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un’interfaccia online o un’altra interfaccia idonea.
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