Art. 20
Diritto a un contatore intelligente del gas naturale
In vigore dal 13 giu 2024
Diritto a un contatore intelligente del gas naturale
1. Qualora l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all’analisi costi-benefici di cui all’, paragrafo 2, e non siano stati sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri assicurano che i clienti abbiano diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all’installazione o, se del caso, all’adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che:
a)
sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzionalità di cui all’ o di una serie minima di funzionalità da stabilire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell’allegato II;
b)
sia interoperabile e in grado di realizzare l’auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell’energia dei consumatori.
2. Se un cliente richiede l’installazione di un contatore intelligente in applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità competenti designate:
a)
assicurano che il cliente che richiede l’installazione di un contatore intelligente riceva un’offerta che espliciti e descriva chiaramente:
i)
le funzioni e l’interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi che possono essere forniti, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;
ii)
eventuali costi connessi a carico del cliente;
b)
assicurano che il contatore intelligente sia installato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro quattro mesi dalla richiesta del cliente;
c)
periodicamente, e in ogni caso almeno ogni due anni, rivedono e rendono pubblici i costi connessi e ne tracciano l’evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1788:oj#art-20