Art. 14 · Strumenti di confronto per il gas naturale

Art. 14

Strumenti di confronto per il gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Strumenti di confronto per il gas naturale 1.   Gli Stati membri assicurano che quanto meno i clienti civili di gas naturale nonché le microimprese e le piccole imprese aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100 000 kWh abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte a pacchetto. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Tali strumenti come minimo: a) sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese di gas naturale siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche; b) indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti; c) definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi; d) usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità; e) forniscono informazioni corrette e aggiornate e indicano la data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni; f) sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi; g) forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate; h) effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per i confronti; i) indicano chiaramente se il prezzo è fisso o variabile e la durata del contratto. Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato del gas naturale nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di gas naturale che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso fornita prima di mostrare i risultati. I fornitori e gli intermediari interessati trasmettono le loro pertinenti offerte ad almeno uno strumento di confronto dei prezzi che contempli l’intero mercato. I fornitori provvedono affinché le informazioni fornite al gestore dello strumento di confronto siano accurate e aggiornate. 2.   Gli strumenti possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici. 3.   Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori, tra cui il prezzo unitario unico, tutte le tariffe e le informazioni sugli sconti e, se del caso, sulle prestazioni ambientali. Nello stabilire tali criteri, gli Stati membri consultano i pertinenti soggetti interessati. 4.   Gli Stati membri designano un’autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti detto marchio di fiducia continuino a soddisfare tali requisiti. Tale autorità competente è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto. 5.   Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia di cui al paragrafo 4 su base volontaria e non discriminatoria. 6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un’autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.
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