Art. 12 · Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

Art. 12

Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

In vigore dal 13 giu 2024
Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri 1.   I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas naturale e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas naturale e dell’idrogeno. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore o partecipante al mercato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro tre settimane dalla data della richiesta da parte del consumatore. Entro il 1o gennaio 2026 il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all’altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo. 2.   Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio in termini di costi, oneri e tempi. 3.   Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili, le microimprese e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore di gas naturale e idrogeno, anche nei casi in cui la fornitura di gas è legata o abbinata ad altri servizi, attrezzature o prodotti. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato di imporre oneri di risoluzione del contratto ai loro clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri: a) rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente; e b) siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto. Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente. Nel caso di offerte a pacchetto, i clienti sono in grado di cessare singoli servizi di un contratto. L’onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato. L’autorità di regolazione o un’altra autorità nazionale competente controlla l’ammissibilità degli oneri di risoluzione del contratto. 4.   I clienti civili di gas naturale e idrogeno hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi al cambio collettivo di fornitore e predispongono un quadro che garantisca la tutela dei consumatori da eventuali pratiche abusive. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché ai clienti finali siano fornite informazioni sul cambio di fornitore in un formato di facile utilizzo, anche attraverso gli sportelli unici di cui all’. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché ai clienti sia riconosciuto il diritto di risolvere i loro contratti di fornitura di gas con breve preavviso.
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