Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 13 giu 2024
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: a) «società»: uno dei soggetti seguenti: i) una persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE; ii) una persona giuridica costituita a norma del diritto di un paese terzo in una forma comparabile a quelle elencate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE; iii) un’impresa finanziaria regolamentata, a prescindere dalla forma giuridica, che è: — un ente creditizio, quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33); — un’impresa di investimento, quale definita all’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34); — un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA), quale definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, compresi il gestore di fondi europei per il venture capital (EuVECA), a norma del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (35), il gestore di fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), a norma del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (36) e il gestore di fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), a norma del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (37); — una società di gestione, quale definita all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; — un’impresa di assicurazione, quale definita all’, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38); — un’impresa di riassicurazione, quale definita all’, punto 4, della direttiva 2009/138/CE; — un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 conformemente all’ della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso di non applicare, in tutto o in parte, tale direttiva a tali enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali, a norma dell’ della medesima direttiva; — una controparte centrale, quale definita all’, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (39); — un depositario centrale di titoli, quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (40); — una società veicolo di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma dell’articolo 211 della direttiva 2009/138/CE; — una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (41); — una società di partecipazione finanziaria, quale definita all’, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013, una società di partecipazione assicurativa, quale definita all’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE, o una società di partecipazione finanziaria mista, quale definita all’articolo 212, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/138/CE, che fa parte di un gruppo assicurativo soggetto a vigilanza a livello di gruppo a norma dell’articolo 213 di tale direttiva e che non è esentata dalla vigilanza di gruppo a norma dell’articolo 214, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE; — un istituto di pagamento, di cui all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (42); — un istituto di moneta elettronica, quale definito all’, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43); — un fornitore di servizi di crowdfunding, quale definito all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (44); — un prestatore di servizi per le cripto-attività, quale definito all’, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (45), che presta uno o più servizi per le cripto-attività, quali definiti all’, paragrafo 1, punto 16, del medesimo regolamento; b) «impatto ambientale negativo»: impatto negativo sull’ambiente causato dalla violazione dei divieti e degli obblighi elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 1, punti 15 e 16, e parte II, tenendo conto della legislazione nazionale connessa alle disposizioni degli strumenti ivi elencati; c) «impatto negativo sui diritti umani»: impatto su persone causato da: i) un abuso di uno dei diritti umani elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 1, in quanto tali diritti umani sono sanciti dagli strumenti internazionali elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 2; ii) un abuso di un diritto umano non elencato nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 1, ma sancito dagli strumenti in materia di diritti umani elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 2, a condizione che: — il diritto umano possa essere oggetto di abuso da parte di una società o di un soggetto giuridico; — l’abuso del diritto umano pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato dagli strumenti in materia di diritti umani elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 2; e — la società sia stata ragionevolmente in grado di prevedere il rischio che tale diritto umano potesse essere leso, considerate le circostanze del caso specifico, compresi la natura e la portata delle attività commerciali della società e la sua catena di attività, le caratteristiche del settore economico e il contesto geografico e operativo; d) «impatto negativo»: impatto ambientale negativo o impatto negativo sui diritti umani; e) «filiazione»: persona giuridica, quale definita all’, punto 10, della direttiva 2013/34/UE, e persona giuridica per il cui tramite è esercitata l’attività di «impresa controllata», quale definita all’, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46); f) «partner commerciale»: un soggetto: i) con il quale la società ha concluso un accordo commerciale connesso alle attività, ai prodotti o ai servizi della società o al quale la società fornisce servizi a norma della lettera g) («partner commerciale diretto»); o ii) che non è un partner commerciale diretto ma svolge attività commerciali connesse alle attività, ai prodotti o ai servizi della società («partner commerciale indiretto»); g) «catena di attività»: i) attività di un partner commerciale a monte di una società inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di tale società, compresi la progettazione, l’estrazione, l’approvvigionamento, la produzione, il trasporto, l’immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio; e ii) attività di un partner commerciale a valle di una società inerenti alla distribuzione, al trasporto e all’immagazzinamento del prodotto di tale società, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a nome della società, a eccezione della distribuzione, del trasporto e dell’immagazzinamento del prodotto soggetto al controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2021/821 o a controlli delle esportazioni relativi ad armi, munizioni o materiali bellici, una volta che l’esportazione del prodotto sia stata autorizzata; h) «verifica di terzo indipendente»: verifica del fatto che la società o parti della sua catena di attività assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente derivanti dalla presente direttiva, effettuata da un esperto obiettivo, completamente indipendente dalla società, che sia esente da conflitti di interesse e da pressioni esterne, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani o di ambiente, a seconda della natura dell’impatto negativo, e risponda della qualità e dell’attendibilità della verifica; i) «PMI»: microimpresa, piccola impresa o media impresa, quale ne sia la forma giuridica, che non fa parte di un grande gruppo, secondo le rispettive definizioni dei termini di cui all’, paragrafi 1, 2, 3 e 7, della direttiva 2013/34/UE; j) «iniziativa di settore o multipartecipativa»: insieme stabilito su base volontaria di procedure, strumenti e meccanismi per l’esercizio del dovere di diligenza, sviluppato e controllato da governi, associazioni di settore, organizzazioni interessate, comprese organizzazioni della società civile, o raggruppamenti o combinazioni di essi, a cui le imprese possono partecipare al fine di sostenere l’adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza; k) «mandatario»: persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione alla quale una società ai sensi della lettera a), punto ii), ha conferito l’incarico di agire per suo conto quanto all’assolvimento degli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva; l) «impatto negativo grave»: impatto negativo che è particolarmente incisivo in ragione della sua natura, come ad esempio un impatto che comporta un danno alla vita, alla salute o alla libertà delle persone, o in ragione della sua entità, portata o carattere irrimediabile, tenendo in considerazione la sua gravità, compreso il numero di persone fisiche che sono o possono essere colpite, la misura in cui l’ambiente è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone fisiche o l’ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell’impatto entro un periodo di tempo ragionevole; m) «fatturato netto»: i) i «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni», quali definiti all’, punto 5, della direttiva 2013/34/UE; o ii) se la società applica i principi contabili internazionali adottati in base al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (47) o è una società ai sensi della lettera a), punto ii), i ricavi quali definiti nella disciplina di informativa finanziaria, o ai sensi di questa, sulla cui base è redatto il bilancio della società; n) «portatori di interessi»: dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, consumatori e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, compresi i dipendenti dei partner commerciali e i rispettivi sindacati e rappresentanti dei lavoratori, le istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente, le organizzazioni della società civile le cui finalità includono la protezione dell’ambiente e i legittimi rappresentanti di tali persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti; o) «misure adeguate»: misure che permettono di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, affrontando efficacemente gli impatti negativi in modo commisurato al grado di gravità e alla probabilità dell’impatto negativo, e ragionevolmente disponibili per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese la natura e la portata dell’impatto negativo e dei fattori di rischio pertinenti; p) «rapporto d’affari»: la relazione di una società con un partner commerciale; q) «società madre»: una società che controlla una o più filiazioni; r) «società capogruppo»: una società madre che controlla, direttamente o indirettamente secondo i criteri di cui all’, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE, una o più filiazioni e non è controllata da un’altra società; s) «gruppo di società» o «gruppo»: una società madre e tutte le sue filiazioni; t) «riparazione»: il ripristino per la persona o le persone colpite, per le comunità o per l’ambiente di una situazione equivalente o più vicina possibile a quella in cui si troverebbero se non si fosse verificato un impatto negativo effettivo, in proporzione all’implicazione della società nell’impatto negativo, anche mediante il risarcimento finanziario o non finanziario fornito dalla società alla persona o alle persone colpite dall’impatto negativo effettivo e, se del caso, il rimborso dei costi sostenuti dalle autorità pubbliche per le misure correttive eventualmente necessarie; u) «fattori di rischio»: fatti, situazioni o circostanze connessi alla gravità e alla probabilità di un impatto negativo, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di società, quelli relativi alle attività commerciali, quelli geografici e contestuali, quelli connessi ai prodotti e ai servizi e quelli settoriali; v) «gravità di un impatto negativo»: l’entità, la portata o il carattere irrimediabile dell’impatto negativo, tenendo in considerazione la gravità di un impatto negativo, compreso il numero di persone fisiche che sono o possono esserne colpite, la misura in cui l’ambiente è o può esserne danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone fisiche o l’ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell’impatto entro un periodo di tempo ragionevole. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato della presente direttiva: a) aggiungendo i riferimenti agli articoli degli strumenti internazionali ratificati da tutti gli Stati membri e rientranti nell’ambito di applicazione di uno specifico diritto, divieto o obbligo connesso alla tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dell’ambiente elencato nell’allegato della presente direttiva; b) modificando, se del caso, i riferimenti agli strumenti internazionali di cui all’allegato della presente direttiva, in vista della modifica, della sostituzione o dell’abrogazione di tali strumenti; c) conformemente agli sviluppi intervenuti nelle pertinenti sedi internazionali in merito agli strumenti elencati nell’allegato della presente direttiva, parte 1, sezione 2: i) sostituendo i riferimenti agli strumenti elencati con i riferimenti a nuovi strumenti concernenti la stessa materia e ratificati da tutti gli Stati membri; o ii) aggiungendo i riferimenti a nuovi strumenti concernenti la stessa materia degli strumenti elencati e ratificati da tutti gli Stati membri.
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