Art. 27
Sanzioni
In vigore dal 13 giu 2024
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Nel decidere se imporre sanzioni e, qualora tali sanzioni siano imposte, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso:
a)
della natura, della gravità e della durata della violazione e della gravità degli impatti da essa causati;
b)
degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli ;
c)
dell’eventuale collaborazione attuata con altri soggetti per affrontare gli impatti in questione;
d)
se del caso, della misura in cui sono state adottate decisioni di attribuzione di priorità conformemente all’;
e)
di eventuali pertinenti violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, commesse in precedenza dalla società, constatate da una decisione definitiva;
f)
della misura in cui la società ha adottato eventuali provvedimenti correttivi in relazione alla materia in questione;
g)
dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate dalla società in conseguenza della violazione;
h)
di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso in questione.
3. Gli Stati membri prevedono almeno le seguenti sanzioni:
a)
sanzioni pecuniarie;
b)
se una società non si conforma a una decisione che impone una sanzione pecuniaria entro il termine applicabile, una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile della violazione e la natura della violazione.
4. Le eventuali sanzioni pecuniarie imposte si basano sul fatturato netto mondiale della società. Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie non è inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società nell’esercizio precedente la decisione che impone la sanzione pecuniaria.
Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda le società di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera b), le sanzioni pecuniarie siano calcolate tenendo conto del fatturato consolidato comunicato dalla società capogruppo.
5. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi decisione con cui l’autorità di controllo impone sanzioni per violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva sia pubblicata, rimanga pubblicamente disponibile per almeno cinque anni e sia inviata alla rete europea delle autorità di controllo istituita a norma dell’. La decisione pubblicata non contiene dati personali ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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