Art. 23 · Mandatario

Art. 23

Mandatario

In vigore dal 13 giu 2024
Mandatario 1.   Gli Stati membri impongono a una società di cui all’, paragrafo 2, che opera in uno Stato membro di designare suo mandatario una persona fisica o giuridica stabilita o domiciliata in uno degli Stati membri in cui opera. La designazione è valida quando il mandatario ne conferma l’accettazione. 2.   Gli Stati membri impongono al mandatario o alla società di comunicare il nome, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del mandatario all’autorità di controllo dello Stato membro in cui il mandatario è domiciliato o stabilito e, se diversa, all’autorità di controllo competente, come specificato all’, paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono a che il mandatario sia tenuto a fornire all’autorità di controllo che lo richieda copia della designazione in una delle lingue ufficiali dello Stato membro. 3.   Gli Stati membri impongono al mandatario o alla società di informare l’autorità di controllo dello Stato membro in cui il mandatario è domiciliato o stabilito e, se diversa, l’autorità di controllo competente, come specificato all’, paragrafo 3, del fatto che la società è una società di cui all’, paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri impongono a ciascuna società di conferire al mandatario il potere di ricevere dalle autorità di controllo comunicazioni su tutte le questioni necessarie per assicurare il rispetto e l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva. La società è tenuta a conferire al mandatario i poteri e le risorse necessari per cooperare con le autorità di controllo. 5.   Qualora una società di cui all’, paragrafo 2, non adempia gli obblighi di cui al presente articolo, tutti gli Stati membri in cui opera la società sono competenti a far rispettare tali obblighi in conformità del loro diritto nazionale. Uno Stato membro che intenda far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo informa le autorità di controllo tramite la rete europea delle autorità di controllo istituita a norma dell’ così da evitare che altri Stati membri agiscano in questo senso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1760:oj#art-23