Art. 21 · Helpdesk unico

Art. 21

Helpdesk unico

In vigore dal 13 giu 2024
Helpdesk unico 1.   La Commissione istituisce un helpdesk unico attraverso il quale le società possono ottenere informazioni, orientamenti e assistenza per quanto riguarda l’adempimento dei loro obblighi di cui alla presente direttiva. 2.   Le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro collaborano con l’helpdesk unico al fine di contribuire ad adattare le informazioni e gli orientamenti ai contesti nazionali nonché a diffondere tali informazioni e orientamenti.
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